RD 08/10/1931 Num. 1604

Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604

(in Gazz. Uff., 23 gennaio, n. 18). -

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca (1) (2) (3) (4).

(1) A seguito dell'entrata in vigore della l. 14 luglio 1965, n. 963, le norme del presente testo unico vigono solo per la pesca non marittima.

(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(3) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). [testo TESTO UNICO]

» Preambolo

TITOLO I  

   NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA    

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  

»Articolo 1

»Articolo 2

»Articolo 3

»Articolo 4

»Articolo 5

»Articolo 6

»Articolo 7

»Articolo 8

»Articolo 9

»Articolo 10

»Articolo 11

»Articolo 12

»Articolo 13

»Articolo 14

»Articolo 15

»Articolo 15 Bis

»Articolo 16

»Articolo 17

»Articolo 18

»Articolo 19

CAPO II

     DEI PESCATORI 

»Articolo 20

»Articolo 21

»Articolo 22

»Articolo 22 Bis

»Articolo 22 Ter

CAPO III  

DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA 

»Articolo 23

»Articolo 24

»Articolo 25

»Articolo 26

»Articolo 27

»Articolo 28

»Articolo 29

CAPO IV

DELLA VIGILANZA 

»Articolo 30

»Articolo 31

»Articolo 32

CAPO V

DELLE PENE E DEI GIUDIZI 

»Articolo 33

»Articolo 34

»Articolo 35

»Articolo 36

»Articolo 37

»Articolo 38

»Articolo 39

»Articolo 40

»Articolo 41

TITOLO II 

   PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO I

ESENZIONI TRIBUTARIE,CONTRIBUTI ED AGEVOLEZZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA

»Articolo 42

»Articolo 43

»Articolo 44

»Articolo 45

»Articolo 46

CAPO II

DELLE COOPERATIVE FRA PESCATORI E DEI CONSORZI DI ESSE  

»Articolo 47

»Articolo 48

»Articolo 49

»Articolo 50

»Articolo 51

»Articolo 52

CAPO III  

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA PESCA NELL'INTERESSE GENERALE, SENZA FINE DI LUCRO    

»Articolo 53

»Articolo 54

»Articolo 55

»Articolo 56

»Articolo 57

»Articolo 58

»Articolo 59

»Articolo 60

»Articolo 61

»Articolo 62

CAPO IV

DELL'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, DELLE INDAGINI, DEGLI STUDI E DELLE PUBBLICAZIONI    

»Articolo 63

»Articolo 64

»Articolo 65

CAPO V

DELL'ASSICURAZIONE DEI PESCATORI CONTRO GLI INFORTUNI  

»Articolo 66

»Articolo 67

»Articolo 68

»Articolo 69

»Articolo 70

»Articolo 71

CAPO VI

DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE  

»Articolo 72

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 73

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 74

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 75

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 76

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 77

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 78

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 79

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 80

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 81

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 82

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 83

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 84

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 85

DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

»Articolo 86

DELLA VENDITA AL DETTAGLIO

»Articolo 87

DELLA VENDITA AL DETTAGLIO

»Articolo 88

DISPOSIZIONI GENERALI

»Articolo 89

DISPOSIZIONI GENERALI

»Articolo 90

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO VII  

  PROVVEDIMENTI FINANZIARI

»Articolo 91

»Articolo 92

»Articolo 93

Preambolo

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA

Articolo 1

Art. 1.

La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti (1).

Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile (2) ed in altre leggi.

(1) A seguito dell'entrata in vigore della l. 14 luglio 1965, n. 963, le norme del presente testo unico vigono solo per la pesca non marittima.

(2) Ora, c.nav.

Articolo 2

Art. 2.

I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della commissione consultiva dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.

Articolo 3

Art. 3.

I regolamenti determineranno:

1) i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca, marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse;

2) le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici;

3) i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;

4) le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque;

5) le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;

6) le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo;

7) le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo;

8) tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

Articolo 4

Art. 4.

I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.data facoltà al Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, sentita la locale commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle province ex-austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

Articolo 5

Art. 5.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.

La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del prefetto (1), per le acque dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali (2).

(1) Ora, Presidente della giunta provinciale, ex art. 45, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

Articolo 6

Art. 6.

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici (1).

Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.

In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed a quello dei trasporti e della navigazione a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (2).

(1) L'uso della corrente elettrica è stato proibito dall'art. 1, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

(2) Comma aggiunto dall'art. unico d.lg. 19 marzo 1948, n. 735. Le attribuzioni sono ora delle amministrazioni provinciali, sentita la Capitaneria di porto (art. 4, d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747).

Articolo 7

Art. 7.

È fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro (1).

Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 20 marzo 1940, n. 364.

Articolo 8

Art. 8.

I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'articolo 22, non si applicano nei confronti del personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni.

Le Capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca (1) (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 5, d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

Articolo 9

Art. 9.

Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca (1).

Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico (1).

Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 43, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987. Vedi anche l'art. 2, d.m. 14 febbraio 1956.

(2) Comma così sostituito dall'art. 6, d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.

Articolo 10

Art. 10.

Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

Articolo 11

Art. 11.

Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal Presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquacoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici d'acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita l'esclusività della pesca per la durata massima di anni 15, nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.

In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione.

I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.

Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 51, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987. Vedi anche il d.m. 14 febbraio 1956.

Articolo 12

Art. 12.

L'amministrazione della marina mercantile [ora dei trasporti e della navigazione] può, sentita quella del demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici nonché coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare l'effettivo e continuo esercizio delle intraprese (1).

(1) Vedi anche l'art. 222, c.nav.

Articolo 13

Art. 13.

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta purché ne faccia la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.

Tale termine potrà essere prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

Articolo 14

Art. 14.

Le province, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

Articolo 15

Art. 15.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'accordo con l'amministrazione competente cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

Articolo 15-bis

Art. 15-bis.

Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del prefetto della rispettiva provincia (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485. Vedi anche l'art. 2 d.m. 7 dicembre 1957 e l'art. 2, l. 20 marzo 1940, n. 364.

Articolo 16

Art. 16.

L'ufficio centrale della pesca presso il Ministero delle politiche agricole e forestali tratta le seguenti materie:

Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni [ora dei trasporti e della navigazione]in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2, ed al regio decreto 23 gennaio 1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio - Cooperative fra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione consultiva e comitato permanente della pesca - Rapporti con le altre amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca.

Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicultura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica - Controllo dei mercati - Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori.

Per decreto del Presidente della Repubblica si provvederà alla unificazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero dei trasporti e della navigazione per effetto della presente legge o di altre leggi speciali.

Articolo 17

Art. 17.

Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'ufficio centrale della pesca si vale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e degli uffici delle dogane.

Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'ufficio si vale, oltre che degli stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

Articolo 18

Art. 18.

Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero delle politiche agricole e forestali si vale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di osservatori di pesca marittima.

Alla direzione ed al funzionamento degli osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle università, salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'azione degli osservatori di pesca marittima è integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della squadriglia sperimentale di pesca creata con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del comitato talassografico italiano.

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 2, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

Articolo 19

Art. 19.

Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali funzionano la commissione consultiva ed il comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione.

Articolo 20

Art. 20.

Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere provvisto di libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del codice della marina mercantile e 103 del relativo regolamento (1).

I fanciulli di età minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorità marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.cura degli uffici di porto di annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare.

Per tali effetti è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla capitaneria di porto competente le sentenze relative ai reati di pesca.

Nel caso di recidiva che importi sospensione dell'esercizio della pesca, la capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

(1) Ora, libretto di navigazione (art. 122, c.n).

Articolo 21

Art. 21.

L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.

I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'articolo 522 e seguenti del codice di commercio.

Articolo 22

Art. 22.

Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni;

b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi;

c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 20 marzo 1968, n. 433. Per le tasse di concessione governativa vedi il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.

Articolo 22-bis

Art. 22-bis.

I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegata «A» al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18º anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21º anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 20 marzo 1968, n. 433. Per le tasse di concessione governativa vedi il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.

Articolo 22-ter

Art. 22-ter.

La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente art. 22-bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente art. 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6.

Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 20 marzo 1968, n. 433. Per le tasse di concessione governativa vedi il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.

Articolo 23

Art. 23.

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli artt. 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

(Omissis) (1).

Il riconoscimento sarà, sentito il consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Contro la pronuncia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque istituito col regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e secondo le norme stabilite anche col regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235 (3).

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

(1) Comma abrogato dalla l. 16 marzo 1933, n. 260.

(2) Vedi, ora, l'art. 138, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Articolo 24

Art. 24.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca (1).

Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunciata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente (1).

(1) Vedi anche l'art. unico, r.d. 16 marzo 1942, n. 481.

Articolo 25

Art. 25.

Può esser disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale che a seconda del giudizio della commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima commissione, lo esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque a norma dei regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161, e 27 novembre 1919, n. 2235 (1).

(1) Vedi, ora, l'art. 138, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Articolo 26

Art. 26.

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.

(Omissis) (1).

Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il consiglio di Stato, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, nel quale, in caso di conferma, dovrà essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 23.

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

Nelle nuove province i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2) comma del presente articolo.

Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

(1) Comma abrogato dalla l. 16 marzo 1933, n. 260.

Articolo 27

Art. 27.

Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purché presentate ai predetti entro sei mesi da quest'ultima data.

Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, è abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.

Articolo 28

Art. 28.

A decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26 decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca (1).

Contro la dichiarazione di decadenza da pronunciarsi con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque (1).

Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.

(1) Vedi anche l'art. unico, r.d. 16 marzo 1942, n. 481 e l'art. 8, r.d.l. 27 febbraio 1936, n. 799.

Articolo 29

Art. 29.

Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

La espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.

Contro la misura dell'indennità è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque in conformità del disposto dell'art. 25.

Articolo 30

Art. 30.

La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle capitanerie di porto, della marina, e della aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti (1).

(1) Ora, Presidenti della giunta provinciale. Vedi anche il d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.

Articolo 31

Art. 31.

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private (1).

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (2), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (3). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

(1) Vedi anche l'art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

(2) Ora, art. 138, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

(3) Ora dal Presidente della giunta provinciale.

Articolo 32

Art. 32.

Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Articolo 33

Art. 33.

Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca; o concesse a scopo di piscicultura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (1), senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento (2).

Per le infrazioni all'art. 5 si applica la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (1), per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (3), per quella all'art. 6, secondo comma, la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (1), infine per quelle all'art. 7 la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 (4) (5).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 20 marzo 1940, n. 364.

(3) La misura dell'ammenda è stata così elevata dal primo comma dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù del secondo comma dell'art. 32, l. 689/1981 cit.

(4) Gli originari ultimi tre commi sono stati sostituiti con il presente comma dall'art. 4, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

(5) Vedi anche il r.d. 4 aprile 1940, n. 1155.

Articolo 34

Art. 34.

I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire sanzioni amministrative da lire 40.000 a lire 200.000 (1), e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da lire 200.000 a lire 1.000.000 (1), senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.

Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R.D. 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 nonché da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18, L. 4 marzo 1877, n. 3706 e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit.

Articolo 35

Art. 35.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

Articolo 36

Art. 36.

In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'art. 9 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 (1). La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato art. 9.

Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1) (2).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 4, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

Articolo 37

Art. 37.

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 (1).

Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 (2):

a) se abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 25.000 (3);

b) se non abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000 (1) (4).

(Omissis) (5).

Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit.

(2) Vedi, ora, il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.

(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit.

(4) Comma così sostituito dall'art. 4, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

(5) Comma abrogato dall'art. 4, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

Articolo 38

Art. 38.

Per le infrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'articolo 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto (1).

Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso, essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (2).

Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose o con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello (1).

Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori.

In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

(1) Comma così modificato dall'art. 6, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 20 marzo 1940, n. 364.

Articolo 39

Art. 39.

Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

Articolo 40

Art. 40.

(Omissis) (4).

(1) Il presente articolo è da intendersi superato in quanto la sanzione dell'ammenda è stata soppressa.

Articolo 41

Art. 41.

Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali è comminata la sola pena della sanzione amministrativa (1), prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a metà tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa.

La domanda di oblazione è diretta al comandante la capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al prefetto se trattasi di pesca in acque dolci.

In questo ultimo caso il prefetto richiede sulla domanda il parere del locale consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona.

Eseguito il deposito il comandante la capitaneria di porto ovvero il prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento alla autorità giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni, l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto.

La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore (2) (3).

(1) In origine «ammenda».

(2) Articolo così sostituito dall'art. 7, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

(3) Vedi, ora, l'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 42

Art. 42.

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete. Vedi, anche, l'art. 52, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 43

Art. 43.

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete. Vedi, anche, l'art. 52, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 44

Art. 44.

(Omissis)(1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete. Vedi, anche, l'art. 52, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 45

Art. 45.

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete. Vedi, anche, l'art. 52, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 46

Art. 46. (Omissis)(1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete. Vedi, anche, l'art. 52, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 47

Art. 47.

Le società cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento.

I consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione è riconosciuta con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della commissione consultiva della pesca.

Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono essere approvati con le stesse modalità.

Articolo 48

Art. 48.

Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purché riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:

a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli artt. 65 e 67 della citata legge di registro, purché il capitale complessivo di ciascuna società non superi le lire 500.000;

b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386. Esse possono inoltre essere ammesse a godere:

c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;

d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;

e) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di lire 5.000, a titolo ricognitorio (1) e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonché l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (2).

Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi (3).

Il limite di capitale è stato portato a lire 10.000.000 dall'art. 3, L. 15 febbraio 1949, n. 33.

(1) Importo così elevato dall'art. 4, l. 21 dicembre 1961, n. 1501. Vedi anche il comma 5 dell'art. 8, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 8, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

(3) Vedi anche gli artt. 1 e 3, d.m. 15 novembre 1995, n. 595.

Articolo 49

Art. 49.

La banca nazionale del lavoro, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, può fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:

a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi, e di attrezzi da pesca;

b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;

c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo, o di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

La somma di lire 2.000.000, all'uopo anticipata dallo Stato alla banca nazionale predetta, deve essere destinata esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.

Tal somma sarà rimborsata entro i termini e con i modi stabiliti col regio decreto 18 gennaio 1925, n. 143.

Articolo 50

Art. 50.

Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, concesso tanto dalla banca nazionale del lavoro, quanto da privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale, da collocarsi dopo quelli previsti dall'art. 4, del R.D.L. 5 luglio 1928, n. 1816.

Il privilegio grava sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, è preferito a qualunque altro derivante da contratto, salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdite delle cose, il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca è assistito con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al R.D.L. 29 novembre 1923, n. 2926.

Articolo 51

Art. 51.

La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi può essere subordinata, dalla banca mutuante, all'assicurazione, presso imprese od enti legalmente operanti nel regno, della totalità o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggette.

Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali.

La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449.

Articolo 52

Art. 52.

Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

Articolo 53

Art. 53.

Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.

Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Province o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.

I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 54, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 54

Art. 54.

I consorzi per la tutela della pesca posso no essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.

La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 55, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 55

Art. 55.

I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro delle politiche agricole e forestali per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente.

I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 56, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 56

Art. 56.

Presso ogni consorzio per la tutela della pesca è costituita una consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attività dell'ente.

Fanno parte della consulta:

a) un ufficiale del Corpo forestale designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

b) un funzionario del genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, del le cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;

d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal prefetto della provincia ove il consorzio ha la sua sede sociale;

e) un ufficiale del corpo delle capitanerie di porto designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione limitatamente ai consorzi che svolgono la loro attività su acque salse e salmastre.

Gli statuti dei singoli consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate (1) (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

(2) Vedi anche l'art. 58, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 57

Art. 57.

Possono far parte dei consorzi, oltre i privati e le società esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.

Articolo 58

Art. 58.

Le guardie giurate dipendenti dai consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse (regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) (1), quando l'attività del consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una provincia, possono essere autorizzate dal prefetto competente, previo nulla osta degli altri prefetti interessati ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del consorzio stesso (2).

(1) Ora, artt. 249 ss. r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 9, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.

Articolo 59

Art. 59.

Il presidente della Giunta provinciale per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro delle politiche agricole e forestali, per gli altri, può disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto (1).

Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sarà punita con pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000 (2). Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

(1) Comma così sostituito dall'art. 59, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

(2) La pena pecuniaria è stata così elevata dal secondo comma dell'art. 114, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 60

Art. 60.

I consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale (1).

Il Ministero delle politiche agricole e forestali può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso (1).

I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo (1).

I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi (1).

(1) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono gli originari ultimi due commi per effetto dell'art. 60, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 61

Art. 61.

Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro delle politiche agricole e forestali, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 61, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 62

Art. 62.

Le attuali associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in consorzi, in conformità della presente legge.

Articolo 63

Art. 63.

D'accordo col Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento professionale della pesca e per l'istruzione dei pescatori.

A cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia naturale, è inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca.

Per l'istruzione professionale il Ministero delle politiche agricole e forestali può far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del comitato talassografico e presso gli istituti nautici.

Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.

Articolo 64

Art. 64.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci, nonché sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attività con quella del comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.

Articolo 65

Art. 65.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività dell'ufficio centrale della pesca, degli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e degli stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'amministrazione, dalle società di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

Il Ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

Articolo 66

Art. 66.

(Omissis)(1).

(1) Vedi, ora, il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e la l. 13 marzo 1958, n. 250.

Articolo 67

Art. 67.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e la l. 13 marzo 1958, n. 250.

Articolo 68

Art. 68.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e la l. 13 marzo 1958, n. 250.

Articolo 69

Art. 69.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e la l. 13 marzo 1958, n. 250.

Articolo 70

Art. 70.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e la l. 13 marzo 1958, n. 250.

Articolo 71

Art. 71. (Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e la l. 13 marzo 1958, n. 250.

Articolo 72

Art. 72. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 73

Art. 73. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 74

Art. 74. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 75

Art. 75. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 76

Art. 76. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 77

Art. 77. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 78

Art. 78. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 79

Art. 79. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 80

Art. 80. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 81

Art. 81. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 82

Art. 82. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 83

Art. 83. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

Presso ogni mercato è istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio.

La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori.

Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito è regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorità comunale e da approvarsi dal Ministero delle politiche agricole e forestali. In casi eccezionali il Ministero delle politiche agricole e forestali ha facoltà di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo.

L'istituzione degli uffici di cassa è subordinata alle norme dell'art. 9 del regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, in quanto gli istituti di credito gestori siano già sottoposti all'osservanza del decreto stesso (1).

(1) Vedi anche gli artt. 12 ss., l. 25 marzo 1959, n. 125.

Articolo 84

Art. 84. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 85

Art. 85. DELLA VENDITA ALL'INGROSSO

Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sarà provveduto dall'amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, mediante la stipulazione di contratti in conformità delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile (1). Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge.

(1) Vedi ora il c.nav. ed il d.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328.

Articolo 86

Art. 86. DELLA VENDITA AL DETTAGLIO

In tutti i comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'art. 72 (1), la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

(1) Il consumo base è ora stabilito in 50 tonnellate annue dall'art. 1, l. 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 87

Art. 87. DELLA VENDITA AL DETTAGLIO

È in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilirà in proposito.

Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, può essere autorizzato dall'autorità comunale a concedere licenze provvisorie della validità non maggiore di due giorni, anche in deroga al disposto del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Articolo 88

Art. 88. DISPOSIZIONI GENERALI

Il prefetto ha facoltà di inviare un commissario:

a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito;

b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura (1) (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.p.r. 3 maggio 1955, n. 449.

(2) Vedi, ora, la l. 25 marzo 1959, n. 125.

Articolo 89

Art. 89. DISPOSIZIONI GENERALI

Il prefetto della provincia ha facoltà di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a ciò non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.

Articolo 90

Art. 90. DISPOSIZIONI GENERALI

Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'articolo 73, il Ministero delle politiche agricole e forestali può disporre, per determinate località, particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.

Articolo 91

Art. 91.

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie e stanziamenti di spese ormai desueti. Vedi anche la l. 25 novembre 1960, n. 1508.

Articolo 92

Art. 92.

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie e stanziamenti di spese ormai desueti. Vedi anche la l. 25 novembre 1960, n. 1508.

Articolo 93

Art. 93.

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie e stanziamenti di spese ormai desueti. Vedi anche la l. 25 novembre 1960, n. 1508.